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L.N. 49/85 titolo I del 27 febbraio 1985

Agevolazioni per le società cooperative con fini mutualistici (Fondo rotativo Foncooper) per la promozione e sviluppo della cooperazione. Finanziamenti agevolati. BANDO SEMPRE APERTO

L.N. 49/85 titolo I

BENEFICIARI

L'intervento è destinato alle cooperative ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e soggette alla sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, escluse delle cooperative di abitazione.

Le cooperative beneficiarie non devono avere un numero di soci-dipendenti superiore a 250.

Non sono ammesse le cooperative di abitazione.
Viene riconosciuta priorità alle domande presentate da cooperative sorte da aziende in crisi.

Vengono inoltre incluse anche le cooperative costituite da un periodo di tempo inferiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono rappresentati da:

a) cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro che possiedono i requisiti descritti e siano composte da lavoratori:

- assoggettati al trattamento di cassa integrazione o posti in mobilità dipendenti da aziende per le quali sono stati adottati i provvedimenti previsti dalle Leggi 675/1977, 787/1978 e 95/1979;

- dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali o di liquidazione;

- dipendenti licenziati per cessazione dell'attività dell'azienda o riduzione dell'organico;

- dipendenti da aziende poste in vendita oppure in liquidazione che intendono rilevarle in tutto o in parte;

b) cooperative che realizzano anche parzialmente la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese suddette (punto a)) mediante l'acquisto, l'affitto ovvero la gestione delle medesime, di suoi rami o di gruppi di beni, nonché attraverso la promozione di iniziative imprenditoriali sostitutive.

Queste possono annoverare fra i propri soci, purché in misura non superiore al 20% del totale, lavoratori in cassa integrazione guadagni e personale tecnico ed amministrativo; possono, altresì, associare persone giuridiche per un ammontare inferiore al 25% del capitale sociale sottoscritto, quale risulta dagli atti formali della cooperativa stessa alla data di richiesta del finanziamento.

MODO

L'intervento prevede l'erogazione di un finanziamento a tasso agevolato per le società cooperative ispirate a principi mutualistici che realizzino programmi di investimento finalizzati ad aumentare la propria produttività, l'occupazione e la manodopera attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dell'apparato produttivo, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell'impresa, del settore distributivo e del prodotto stesso.

SPESE AMMISSIBILI

L'intervento finanzia progetti di investimento differenti a seconda che il beneficiario abbia un capitale investito superiore o inferiore a 258.228 euro.
Nel caso di cooperativa con capitale investito non superiore a 258.228 euro i progetti di investimento finanziabili devono essere relativi a:

aumento della produttività e dell'occupazione della manodopera realizzata con l'incremento o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa; miglioramento della qualità dei prodotti che li valorizzi ai fini di una Maggiore competitività sul mercato;razionalizzazione del sistema distributivo per adeguarlo alle esigenze attuali; sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti descritti ai punti precedenti, ma in misura non superiore al 50% dei progetti medesimi; ristrutturazione e riconversione degli impianti. E' altresì compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20 % degli investimenti fissi.

Nel caso di cooperativa con capitale investito superiore a 258.228 euro i progetti di investimento finanziabili devono essere relativi a:

ristrutturazione e riconversione degli impianti. E' compresa altresì la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20 % degli investimenti fissi.
Le spese sostenute per tali investimenti saranno ammesse al netto di I.V.A.

Inoltre cooperative costituite da un periodo di tempo inferiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con progetti i cui obiettivi consistono in:

a) realizzazione, acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi,
b) ammodernamento, potenziamento, ampliamento dei progetti relativi alle attività finanziabili di seguito descritte;
c) ristrutturazione e riconversione degli impianti, ivi compresa la formazione di scorte per un ammontare non superiore al 20 % degli investimenti fissi.

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato con un tetto massimo di 1.032.913 di euro.
Il finanziamento potrà coprire fino ad un massimo del 70% dell'importo ritenuto ammissibile, salvo per progetti di investimento localizzati in Meridione o caratterizzati da particolari esigenze finanziarie e per i quali il finanziamento può essere concesso fino a coprire il 100% della spesa ammissibile.
Il tasso applicato a tale finanziamento è pari al 50% del tasso di riferimento dei singoli settori interessati.
Nel caso in cui la cooperativa beneficiaria decida di integrare la domanda di finanziamento con la sottoscrizione di capitale sociale corrispondente ad almeno il 20% dell'investimento calcolato, allora il tasso applicato al finanziamento sarà pari al 25% del tasso di riferimento dei singoli settori interessati.
Durata non superiore a 8 anni per progetti di acquisto di macchinari ed attrezzature; elevabile a 12 anni in tutti gli altri casi. Preammortamento massimo, rispettivamente, di 1 o 2 anni.

ZONE DI APPLICABILITA'

Territorio nazionale, con esclusione delle Province di Trento e Bolzano

ITER PROCEDURALE

La domanda di finanziamento agevolato deve essere predisposta in duplice copia utilizzando l'apposito modulo Mod.7510 messo a disposizione dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL) nonché dell'Istituto di Credito delle Casse Rurali ed Artigiane - I.C.C.R.E.A...
Le due copie, unitamente alla documentazione richiesta, devono essere recapitate rispettivamente una alla Sezione Speciale per il Credito alla Cooperazione (con raccomandata postale) e l'altra allo sportello periferico della Sezione a cui il beneficiario intende appoggiarsi per l'istruttoria.

Spetta alla Sezione che riceve la copia della domanda riscontrarne la regolarità documentale e formale, ordinando cronologicamente tutte le domande pervenute al fine di comunicare allo sportello periferico della BNL l'avvio dell'istruttoria.
Tale comunicazione viene altresì inviata alle cooperative richiedenti l'agevolazione per permettere loro di mettersi in comunicazione con lo sportello istruttore.
L'istruttoria delle domande pervenute farà riferimento alle capacità di autofinanziamento e di rimborso del debito proprie del richiedente.
Una volta valutate anche le garanzie che il richiedente può offrire, il Comitato esecutivo esamina la domanda e procede al suo accoglimento ovvero al suo rigetto.

Una volta approvata la domanda di finanziamento, viene perfezionato il finanziamento previa la costituzione delle garanzie.

L'erogazione avverrà previa presentazione della documentazione di spesa in una unica soluzione oppure a stato avanzamento lavori.

SCADENZA

Sempre aperta.



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